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Decreto legislativo 490/1997

Art. 42

ELI /it/decreto-legislativo/1997/12/30/490/art/42parte di Decreto legislativo 490/1997
Articolo 42 (Rideterminazione delle anzianita') 1. Gli ufficiali del Corpo sanitario (ufficiali medici) di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 41 sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo sanitario con l'anzianita' di grado posseduta. 2. Gli ufficiali del Corpo sanitario (ufficiali chimico-farmacisti) e del Corpo veterinario di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 41 sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo sanitario con un'anzianita', rideterminata ai soli fini giuridici, fatte salve le condizioni piu' favorevoli maturate, corrispondente: a) per i Capitani, ad una permanenza teorica di due anni nel grado di Tenente; b) per i Maggiori, ad una permanenza teorica di due anni nel grado di Tenente e otto anni nel grado di Capitano; c) per i Tenenti Colonnelli, ad una permanenza teorica di due anni nel grado di Tenente, otto anni nel grado di Capitano e tre anni nel grado di Maggiore. 3. In caso di scavalcamento tra ufficiali provenienti dallo stesso ruolo, a seguito della rideterminazione di anzianita' di cui al comma 2, all'ufficiale scavalcato e' attribuita la stessa anzianita' del pari grado che lo precede immediatamente in ruolo. 4. Nei confronti dell'ufficiale che ha subito uno spostamento in ruolo, in applicazione delle norme di cui all'articolo 10 della legge 10 aprile 1954, n. 113, ovvero per i ritardi nello svolgimento della carriera, ai fini della rideterminazione di anzianita', viene considerata un'anzianita' uguale a quella del pari grado che lo precede immediatamente nel ruolo di appartenenza. 5. L'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali e' stabilito in base agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni. 6. Le rideterminazioni di anzianita' cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 non determinano il diritto ad ulteriori ricostruzioni di carriera a qualsiasi titolo. 7. Nei confronti degli ufficiali iscritti nel ruolo normale del Corpo sanitario non si applica l'articolo 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224. Nota all'art. 42, comma 4: - Il testo dell'art. 10 della legge n. 113/1954 e' il seguente: "Art. 10. - L'ufficiale del servizio permanente subisce nel ruolo una detrazione di anzianita' quando sia stato: 1) detenuto per condanna a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore ad un mese; 2) detenuto in stato di carcerazione preventiva per reato che abbia importato condanna a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore ad un mese; 3) sospeso dall'impiego per causa diversa da condanna penale; 4) in aspettativa per motivi privati; 5) in aspettativa per infermita' temporanea non proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio, in una o piu' volte, e rimanendo nello stesso grado, abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione. La detrazione di anzianita' consiste nella perdita di un determinato numero di posti nel ruolo ed e' commisurata a tanti dodicesimi della media numerica annuale delle promozioni al grado superiore a quello rivestito dall'ufficiale, effettuate nel quinquennio precedente all'anno della ripresa del servizio, quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi in una delle situazioni sopraindicate". Nota all'art. 42, comma 5: - I testi degli articoli 8 e 9 della legge n. 113/1954 sono riportati in nota all'art. 41, comma 2. Nota all'art. 42, comma 7: - Il testo dell'art. 24, comma 4, della legge n. 224/1986 e' riportato nella nota all'art. 39, comma 6.

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