Decreto legislativo 490/1997
Art. 34
Articolo 34 (Sospensione precauzionale dall'impiego) 1. L'ultimo comma dell'articolo 29 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e' sostituito dal seguente: "L'Ufficiale nei cui confronti la sospensione precauzionale si prolunghi oltre un biennio e' considerato in soprannumero agli organici ovvero non computato nella consistenza massima del grado di appartenenza per tutto il tempo dell'ulteriore durata della sospensione.". Nota agli articoli 33, comma 1, 34, comma 1, 35, comma 1, 36, comma 1: - I riferimenti normativi alla legge 10 aprile 1954, n. 113, sono riportati in nota all'art. 32.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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