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Decreto legislativo 490/1997

Art. 32

ELI /it/decreto-legislativo/1997/12/30/490/art/32parte di Decreto legislativo 490/1997
Articolo 32 (Aspettativa) 1. L'articolo 21 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e' sostituito dal seguente: "Articolo 21 - 1. L'aspettativa e' la posizione dell'Ufficiale esonerato temporaneamente dal servizio per una delle seguenti cause: a) prigionia di guerra, o altre cause di limitazione della liberta' personale nel corso di operazioni di carattere umanitario, o di polizia internazionale, o di conflitti armati assimilabili allo stato di guerra, ancorche' non formalmente dichiarato; b) infermita' temporanee; c) motivi privati; d) riduzione di quadri; e) cariche elettive politiche e amministrative. 2. L'aspettativa e' disposta di diritto per le cause di cui al comma 1, lettera a), a domanda o d'autorita' per la causa di cui al comma 1, lettera b); a domanda per la causa di cui al comma 1, lettera c); d'autorita' per la causa di cui al comma 1, lettera d). 3. La causa indicata dal comma 1, lettera b), deve essere accertata dall'amministrazione. Prima del collocamento in aspettativa per infermita' all'Ufficiale sono concessi, a domanda, i periodi di licenza non ancora fruiti, previsti dalle disposizioni vigenti. 4. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), l'ufficiale deve motivare la richiesta di aspettativa. L'aspettativa non puo' avere durata inferiore a quattro mesi e la sua concessione e' subordinata alle esigenze di servizio. Trascorsi i primi quattro mesi, l'ufficiale puo' fare domanda di richiamo anticipato in servizio. 5. L'aspettativa di cui al comma 1, lettera e), per le cariche elettive politiche e' disposta d'ufficio ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Per le cariche elettive amministrative e' disposta a domanda, ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966 n. 1078, e dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.". Nota all'art. 32, comma 1: - Il testo della legge 10 aprile 1954, n. 113, concernte: "Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1954, n. 98. Nota all'art. 32, comma 5: - Il testo dell'art. 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 30 - supplemento ordinario - e' il seguente: "Art. 71 (Aspettativa per mandato parlamentare). - 1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennita' parlamentare e dell'analoga indennita' corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. 2. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini dell'anzianita' di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. 3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti; di questa le camere ed i consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti. 4. In sede di prima applicazione del presente decreto, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 31 marzo 1993. 5. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto". - Il testo dell'art. 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, concernente: "Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 1966, n. 319, e' il seguente: "Art. 1. - I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti alle cariche di consiglieri regionali, presidenti di giunta provinciale, assessori provinciali di provincia con piu' di 700.000 abitanti, sindaci di capoluogo di provincia o di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, assessori di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, presidenti di enti e di aziende con amministrazione autonoma di enti autonomi territoriali con piu' di 1000 dipendenti sono, a loro richiesta, collocati in aspettativa, anche se questa non sia prevista dai rispettivi ordinamenti". - Il testo dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente: "Aspettative, permessi ed indennita' degli amministratori locali" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 1986, n. 7, e' il seguente: "Art. 2 (Collocamenti in aspettativa). - Agli effetti degli articoli successivi possono essere collocati, a domanda, in aspettativa non retribuita, anche se questa non e' prevista dai rispettivi ordinamenti, solo i lavoratori dipendenti pubblici o dipendenti da imprese, aziende o enti, pubblici o privati, eletti alle cariche di cui alla presente legge. Il periodo trascorso in aspettativa e' considerato a tutti i fini come servizio effettivamente prestato, nonche' come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. Per i lavoratori dipendenti eletti negli organi esecutivi degli enti locali per i quali la presente legge prevede il raddoppio dell'indennita' mensile di carica, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono versati ai rispettivi istituti dal datore di lavoro pubblico e, su richiesta di questo, rimborsati dall'ente presso il quale il lavoratore posto in aspettativa esercita il mandato. Lo stesso ente provvede al versamento, presso i competenti istituti previdenziali ed assicurativi, dei predetti oneri in sostituzione del datore di lavoro privato, al quale e' altresi' rimborsata la quota annuale di accantonamento per l'indennita' di fine rapporto, entro i limiti di un dodicesimo dell'indennita' di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'eletto".

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