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Decreto legislativo 490/1997

Art. 17

ELI /it/decreto-legislativo/1997/12/30/490/art/17parte di Decreto legislativo 490/1997
Articolo 17 (Formazione di quadri di avanzamento. Ordine di graduatoria) 1. Il Direttore Generale della Direzione Generale del personale Militare, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito approvate dal Ministro della Difesa, forma altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi: a) per l'avanzamento ad anzianita', tutti gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo; b) per l'avanzamento a scelta ai gradi di maggiore e di colonnello, gli ufficiali idonei, nell'ordine di graduatoria di merito, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare; c) per l'avanzamento a scelta ai gradi di generale, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare. 2. I quadri di avanzamento hanno validita' per l'anno cui si riferiscono. 3. Qualora per un determinato grado siano previsti, nello stesso anno, quadri d'avanzamento a scelta e ad anzianita', le promozioni sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta. 4. I tenenti colonnelli sono iscritti nel quadro di avanzamento a scelta a partire dalla prima delle aliquote di cui all'articolo 21, comma 2, e nell'ambito di ciascuna aliquota secondo le modalita' di cui alla lettera b) del comma 1. 5. La promozione e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica per gli ufficiali di grado non inferiore a Brigadier Generale e gradi corrispondenti e, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, per i Tenenti Generali e gradi corrispondenti. Per i rimanenti gradi si provvede con decreto ministeriale. 6. Agli ufficiali valutati per l'avanzamento e' data comunicazione dell'esito dell'avanzamento.

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