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Decreto legislativo 490/1997

Art. 13

ELI /it/decreto-legislativo/1997/12/30/490/art/13parte di Decreto legislativo 490/1997
Articolo 13 (Commissioni ordinarie) 1. La Commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito e' composta: a) da un Tenente Generale, che la presiede; b) da un Maggior Generale; c) da 5 Colonnelli del ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni; d) da un Colonnello dell'Arma dei trasporti e dei materiali o dei Corpi, quando la valutazione riguardi ufficiali della predetta Arma o dei Corpi; e) da un Colonnello dei ruoli speciali delle Armi o dei Corpi quando la valutazione riguardi ufficiali dei predetti ruoli. 2. La commissione ordinaria di avanzamento della Marina e' composta: a) da un Ammiraglio di Squadra, che la presiede; b) da quattro ufficiali ammiragli o Capitani di Vascello; c) da un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, quando la valutazione riguardi ufficiali del rispettivo Corpo. 3. La commissione ordinaria di avanzamento dell'Aeronautica e' composta: a) da un Generale di Squadra Aerea, che la presiede; b) da quattro ufficiali Generali o Colonnelli del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica; c) da un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello del ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica, del Corpo del genio aeronautico, o di commissariato aeronautico o sanitario aeronautico, quando la valutazione riguardi ufficiali del rispettivo ruolo. 4. Alle Commissioni ordinarie partecipa il Direttore Generale della Direzione Generale del personale militare, esprimendo parere sull'idoneita' all'avanzamento. In caso di assenza o di impedimento puo' essere rappresentato da un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, destinato alla Direzione Generale, possibilmente appartenente alla medesima Forza Armata dell'ufficiale da valutare. 5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente assume la presidenza l'ufficiale piu' elevato in grado ed, a parita' di grado, il piu' anziano. 6. Relativamente alla valutazione degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri si applica l'art. 16 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni. Nota all'art. 13, comma 6: - Il testo dell'art. 16 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e' il seguente: "Art. 16. - La commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito e' composta: a) da un generale di corpo d'armata, presidente; b) da due generali di divisione, da due generali di brigata e da quattro colonnelli, rispettivamente, delle Armi di fanteria, artiglieria, cavalleria e genio; c) da due ufficiali, di grado non inferiore a colonnello, dell'Arma dei carabinieri o del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavallena, artiglieria e genio o di ciascun servizio, quando la valutazione riguardi gli ufficiali dell'Arma o del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio o del rispettivo servizio. I componenti della commissione sono designati dal Ministro; la designazione del presidente e' fatta annualmente su proposta del Capo di stato maggiore dell'Esercito. Interviene con voto consultivo il direttore generale del personale ufficiali o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale generale o colonnello piu' anziano destinato alla direzione generale. La commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento dei capitani, esclusi quelli di complemento, e dei maggiori".

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