Decreto legislativo 490/1997
Art. 11
Articolo 11 (Norme procedurali) 1. Le commissioni di vertice e le commissioni superiori di avanzamento, costituite presso ciascuna Forza Armata, sono convocate dal Ministro della Difesa su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa. 2. I componenti delle commissioni ordinarie di avanzamento sono annualmente designati e convocati dal Ministro della Difesa su proposta del Capo di Stato Maggiore di Forza Armata. 3. I componenti delle commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e di anzianita'. Il presidente si pronuncia per ultimo. 4. Per la validita' delle deliberazioni delle commissioni e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto al voto.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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