Decreto legislativo 471/1997
Art. 10 — Violazione degli obblighi degli operatori finanziari
Art. 10. Violazione degli obblighi degli operatori finanziari 1. Se viene omessa la trasmissione dei documenti richiesti alle banche nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i documenti trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti, si applica la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire quaranta milioni. Si considera omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto. La sanzione e' ridotta alla meta' se il ritardo non eccede i quindici giorni. 2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi inerenti alle richieste rivolte alle societa' ed enti di assicurazione e alle societa' ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attivita' di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, nonche' all'Ente poste italiane. 3. Fino a prova contraria, si presume che autori della violazione siano coloro che hanno sottoscritto le risposte e, in mancanza di risposta, i legali rappresentanti della banca, societa' o ente. 4. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente al quale si riferisce la richiesta.
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- D.L. 223/07 — Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e autoritativo, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 (in S.O. n. 183/L, relativo alla G.U. 11/8/2006 n. 186) ha disposto (con l'art. 37, comma 6, lettera a)) la modifica dell'art. 10, comm…
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