Decreto legislativo 446/1997
Art. 54 — Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici
Art. 54. Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici 1. Le provincie e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.
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- L. 388/12 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (lautoritativoha disposto (con l'art. 54, comma 1, lettera a)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 54.
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