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Decreto legislativo 446/1997

Art. 49 — Detrazioni per oneri

ELI /it/decreto-legislativo/1997/12/15/446/art/49parte di Decreto legislativo 446/1997
Art. 49. Detrazioni per oneri 1. Ai fini delle imposte sui redditi, la percentuale degli oneri sostenuti ammessa in detrazione dall'imposta lorda, e' fissata al 19 per cento, a condizione che gli oneri stessi non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli oneri sostenuti dal periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 1998.

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