Decreto legislativo 173/1997
Art. 5 — Imprese del gruppo
Art. 5. Imprese del gruppo 1. Ai fini del presente decreto sono considerate imprese del gruppo: a) le imprese controllanti; b) le imprese controllate; c) le imprese consociate, ossia quelle che non rientrano al punto b) e che sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto controllante l'impresa o sono comunque soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del presente decreto. 2. Ai fini del comma 1 la nozione di controllo e' quella definita dall'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile. Nota all'art. 5: - L'art. 2359, commi 1 e 2 del codice civile cosi' recita: "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;".
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