Decreto legislativo 173/1997
Art. 49 — Oneri relativi ai sinistri dei rami vita
Art. 49. Oneri relativi ai sinistri dei rami vita 1. L'onere relativo ai sinistri nei rami vita comprende le somme pagate nell'esercizio per il lavoro diretto e indiretto a fronte di capitali e rendite maturati, riscatti e sinistri, compresi quelli delle assicurazioni complementari, nonche' le spese sostenute dall'impresa per la liquidazione delle stesse, al netto delle quote a carico dei riassicuratori. 2. Nell'onere relativo ai sinistri e' altresi' ricompresa la variazione della riserva per somme da pagare al netto delle quote a carico dei riassicuratori. 3. Per spese di liquidazione devono intendersi le spese interne ed esterne sostenute per la gestione dei sinistri. Esse includono, tra l'altro, le spese per il personale e gli ammortamenti dei beni mobili afferenti la gestione dei sinistri stessi. 4. In caso di differenza rilevante fra l'importo della riserva per somme da pagare esistente all'inizio dell'esercizio e le somme versate ai beneficiari dei contratti durante l'esercizio per i sinistri avvenuti in esercizi precedenti, nonche' l'importo della relativa riserva alla fine dell'esercizio, e' indicata nella nota integrativa la natura e l'entita' di tale differenza.
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