Decreto legislativo 173/1997
Art. 44 — Struttura del conto economico
Art. 44. Struttura del conto economico 1. Il conto economico e' costituito dai conti tecnici e da un conto non tecnico. Il conto tecnico dei rami danni e' utilizzato per i rami di assicurazione diretta che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e per i rami corrispondenti di riassicurazione. Il conto tecnico dei rami vita e' utilizzato per i rami di assicurazione diretta che rientrano nel campo d'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e per i rami corrispondenti di riassicurazione. 2. Le imprese che esercitano esclusivamente la riassicurazione utilizzano il conto tecnico dei rami danni per la totalita' delle loro operazioni. Tale disposizione si applica anche alle imprese che esercitano l'assicurazione diretta solo nei rami danni ed in aggiunta la riassicurazione. Nota all'art. 44: - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi note alle premesse.
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Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 351, comma 12) l'abrogazione dell'art. 44, comma 1.
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