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Decreto legislativo 173/1997

Art. 29 — Altre riserve

ELI /it/decreto-legislativo/1997/05/26/173/art/29parte di Decreto legislativo 173/1997
Art. 29. Altre riserve 1. Nella classe A.VII "altre riserve" devono essere incluse le riserve patrimoniali non ricomprese nelle classi da A.II a A.VI, il fondo di organizzazione da costituirsi ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, nonche' la riserva di cui all'articolo 20, comma 2, del presente decreto. 2. Nella nota integrativa e' fornito il dettaglio delle riserve di cui al comma 1. Note all'art. 29: - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi note alle premesse. - L'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, cosi' recita: "5. La misura minima del fondo di organizzazione necessario alla copertura delle spese di cui all'art. 12, comma 1, lettera c), viene e derminata in via generale dall'ISVAP, con proprio provvedimento. In ogni caso tale misura non puo' essere superiore alla meta' di quella del capitale di cui ai commi 1 e 2". - L'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, cosi' recita: "5. La misura minima del fondo di organizzazione necessaria per la copertura delle spese di cui all'art. 14, comma 1, lettera c), e' determinata in via generale, dall'ISVAP, con proprio provvedimento; in ogni caso tale misura non puo' essere superiore alla meta' di quella del capitale di cui ai commi 1 e 2".

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