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Decreto legislativo 173/1997

Art. 16 — Criteri di valutazione

ELI /it/decreto-legislativo/1997/05/26/173/art/16parte di Decreto legislativo 173/1997
Art. 16. Criteri di valutazione 1. Gli elementi dell'attivo ad utilizzo durevole sono iscritti al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili ai singoli elementi dell'attivo. Puo' comprendere anche altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di produzione e fino al momento a decorrere dal quale il bene puo' essere utilizzato. Per gli immobili il costo di produzione puo' comprendere tutti i costi riferiti agli stessi, ivi compresi gli oneri finanziari relativi al periodo di costruzione e fino al momento a decorrere dal quale l'immobile puo' essere utilizzato; in tal caso la loro iscrizione nell'attivo deve essere segnalata nella nota integrativa. 2. Il costo degli attivi ad utilizzo durevole, materiali e immateriali, la cui utilizzazione e' limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilita' di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati sono indicate nella nota integrativa. 3. Gli elementi dell'attivo ad utilizzo durevole che alla data della chiusura dell'esercizio risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato nei commi 1 e 2 devono essere iscritti a tale minor valore; questo non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. 4. Per gli elementi dell'attivo ad utilizzo durevole consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal comma 5 o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza e' motivata nella nota integrativa. 5. Gli elementi dell'attivo ad utilizzo durevole consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutati, con riferimento ad una o piu' di dette imprese, anziche' secondo il criterio del costo indicato al comma 1, per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonche' quelle necessarie per il rispetto dei principi richiamati negli articoli 7 e 8 del presente decreto. Quando la partecipazione e' iscritta per la prima volta in base a tale metodo, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata puo' essere iscritto nell'attivo, purche' ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa e la differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del predetto metodo, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente, sono iscritte in una riserva non distribuibile. 6. Gli investimenti e gli altri elementi dell'attivo non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa sono iscritti al costo di acquisto o di produzione calcolato secondo il comma 1 ovvero, se minore, al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Tale minor valore non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi delle rettifiche effettuate. 7. Il valore corrente degli investimenti di cui alla classe C "investimenti dell'attivo, determinato ai sensi dei successivi articoli 17, 18 e 19, deve essere indicato nella nota integrativa a decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 1998 salvo che per i terreni ed i fabbricati, per i quali va indicato a decorrere dall'esercizio 2000. Detto obbligo e' imposto esclusivamente a fini di comparabilita' e trasparenza e non mira a modificare il trattamento fiscale delle imprese di assicurazione. 8. Gli investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e gli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui all'articolo 2 del presente decreto, sono iscritti al valore corrente secondo quanto disposto dagli articoli 17, 18 e 19 del presente decreto, salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, per i contratti di assicurazione ivi indicati. Nella nota integrativa e' descritto e motivato il metodo di valutazione utilizzato per ciascuna voce di detti investimenti ed indicato il valore determinato secondo il criterio del costo di acquisizione di cui ai commi precedenti. 9. I crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione. Nel calcolo del valore presumibile di realizzazione dei crediti nei confronti di assicurati puo' tenersi conto della negativa evoluzione degli incassi, desunta dalle esperienze acquisite dall'impresa negli esercizi precedenti, riguardanti categorie omogenee dei crediti medesimi. Le relative svalutazioni possono essere determinate anche in modo forfettario; il loro importo e' indicato nella nota integrativa. Alle svalutazioni dei crediti nei confronti di assicurati determinate in conformita' al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 3 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 10. Le provvigioni di acquisizione liquidate anticipatamente al momento della sottoscrizione del contratto possono essere imputate interamente all'esercizio ovvero essere ammortizzate entro il periodo massimo della durata dei contratti. Nei rami vita l'ammortamento deve essere effettuato nei limiti dei caricamenti presenti in tariffa. 11. I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo, di pubblicita' aventi utilita' pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non e' completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati. 12. L'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. Esso deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni; e' tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purche' esso non superi la durata di utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa. 13. Il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito. 14. Il costo dei beni fungibili puo' essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli "primo entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore cosi' ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa. 15. Gli attivi della classe F.I "altri elementi dell'attivo" possono essere iscritti ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovati e, complessivamente, di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreche' non si abbiano variazioni sensibili nella loro entita', valore e composizione. 16. Il maggior costo dei titoli obbligazionari ad utilizzo durevole rispetto al loro prezzo di rimborso e' iscritto nel conto economico. Tuttavia tale maggior costo puo' essere ammortizzato per quote nel periodo intercorrente tra la data di acquisto e la data di scadenza. Il minor costo dei titoli obbligazionari ad utilizzo durevole rispetto al loro prezzo di rimborso puo' essere iscritto tra i proventi per quote nello stesso periodo. Le differenze predette sono indicate separatamente nella nota integrativa. 17. Per le rettifiche di valore e gli accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie, in nota integrativa sono indicati i motivi e gli importi nonche' l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e del risultato economico. Nota all'art. 16: - Il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, reca approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. L'art. 71, commi 3 e 5, cosi' recita "3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attivita' ad esse collegate, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio. L'ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,50 per cento e' deducibile in quote costanti nei sette esercizi successivi. Ai fini del presente comma le svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e' inferiore al limite dello 0,50 per cento, sono ammessi in deduzione, fino al predetto limite, gli accantonamenti ad apposito fondo di copertura dei rischi su crediti in conformita' a disposizioni di legge. Gli accantonamenti non sono piu' deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio. 4. Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare dei crediti si comprendono anche quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria nonche' la rivalutazione delle operazioni "fuori bilancio" iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'art. 103-bis. 5. Le perdite sui crediti di cui al comma 3, determinate con riferimento al valore di bilancio dei crediti, sono deducibili, ai sensi dell'art. 66, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare dell'accantonamento al fondo per rischi su crediti dedotto nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare del predetto fondo eccede il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso. 6. Per i crediti per interessi di mora, le svalutazioni e gli accantonamenti di cui ai precedenti commi sono deducibili fino a concorrenza dell'immontare dei crediti stessi maturato nell'esercizio. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2, calcolando l'eccedenza con riferimento all'ammontare complessivo del valore nominale dei crediti per interessi di mora; per gli enti creditizi e finanziari si applicano le disposizioni del comma 5, calcolando l'eccedenza del fondo con riferimento al valore dei crediti per interessi di mora risultanti in bilancio".

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