Decreto legislativo 173/1997
Art. 12 — Deposito e pubblicazione del bilancio
Art. 12. Deposito e pubblicazione del bilancio 1. Le imprese rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto sono tenute al deposito e alla pubblicazione del bilancio ai sensi dell'articolo 2435 del codice civile. 2. Le imprese soggette all'obbligo di certificazione del bilancio devono depositare la relazione di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e all'articolo 73 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, come modificati dagli articoli 79 e 80 del presente decreto. 3. Le imprese devono altresi' depositare il prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilita' ed il prospetto delle attivita' assegnate alla copertura delle riserve tecniche ove tali prospetti costituiscano allegati al bilancio. Note all'art. 12: - L'art. 2435 del codice civile come modificato e integrato dal decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 526 e dalla legge 12 agosto 1993, n. 310, cosi' recita: "Art. 2435 (Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni). - Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata. Dell'avvenuto deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino delle Societa' per azioni e a responsabilita' limitata. Il bilancio puo' essere pubblicato, oltre che in lire, anche in ECU, al tasso di conversione della data di chiusura dell'esercizio; tale tasso deve essere indicato nella nota integrativa. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le societa' non quotate in mercato regolamentato sono tenute altresi' a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonche' dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente". - Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, vedi note alle premesse. - Per il nuovo testo dell'art. 73, vedi art. 80, comma 1, lettera i).
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l'art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'art. 12.
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