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Decreto legislativo 173/1997

Art. 10 — Relazione sulla gestione

ELI /it/decreto-legislativo/1997/05/26/173/art/10parte di Decreto legislativo 173/1997
Art. 10. Relazione sulla gestione 1. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione nel suo complesso. 2. Dalla relazione di cui al comma 1 devono risultare in ogni caso: a) l'evoluzione del portafoglio assicurativo; b) l'andamento dei sinistri nei principali rami esercitati; c) le forme riassicurative maggiormente significative adottate nei principali rami esercitati; d) le attivita' di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato; e) le linee essenziali seguite nella politica degli investimenti; f) notizie in merito al contenzioso, se significativo; g) il numero e il valore nominale delle azioni o quote proprie, delle azioni o quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, dei corrispettivi ed i motivi degli acquisti e delle alienazioni; h) i rapporti con le imprese del gruppo distinguendo fra imprese controllanti, controllate e consociate, nonche' i rapporti con imprese collegate; i) l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche alle forme riassicurative adottate; l) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. 3. Le disposizioni del comma 2, lettera g), si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona.

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