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Decreto legislativo 152/1997

Art. 5 — Disposizioni transitorie e finali

ELI /it/decreto-legislativo/1997/05/26/152/art/5parte di Decreto legislativo 152/1997
Art. 5. Disposizioni transitorie e finali 1. Gli obblighi di informazione previsti dal presente decreto non trovano applicazione: a) nei rapporti di lavoro di durata complessiva non superiore ad un mese e il cui orario non superi le otto ore settimanali; b) nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini, non oltre il terzo grado, del datore di lavoro con lui conviventi; c) nei confronti del personale assegnato per i postifunzione delle rappresentanze diplomatiche ed uffici dipendenti all'estero relativamente alla disposizione dell'articolo 2. 2. Per i rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto il lavoratore puo' richiedere, per iscritto, le informazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3. Il datore di lavoro fornisce le predette informazioni con comunicazione scritta da consegnarsi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

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