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Decreto legislativo 152/1997

Art. 2 — Prestazioni di lavoro all'estero

ELI /it/decreto-legislativo/1997/05/26/152/art/2parte di Decreto legislativo 152/1997
Art. 2. Prestazioni di lavoro all'estero 1. Le informazioni di cui all'articolo 1, comma 1, sono fornite al lavoratore invitato a svolgere la sua prestazione lavorativa all'estero per un periodo superiore a trenta giorni, prima della partenza e comunque non oltre la scadenza del termine di cui al predetto comma, insieme alle seguenti ulteriori informazioni: a) la durata del lavoro da effettuare all'estero; b) la valuta in cui verra' corrisposta la retribuzione; c) gli eventuali vantaggi in danaro o in natura collegati allo svolgimento della prestazione lavorativa all'estero; d) le eventuali condizioni del rimpatrio del lavoratore. 2. L'informazione relativa alle indicazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), puo' essere effettuata mediante rinvio alle norme del contratto collettivo applicato al lavoratore.

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