Decreto legislativo 55/1997
Art. 3 — Abolizione di diritti esclusivi e speciali
Art. 3. Abolizione di diritti esclusivi e speciali 1. Sono aboliti i diritti esclusivi ed i diritti speciali, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d). 2. Le apparecchiature terminali possono essere liberamente commercializzate, allacciate, installate e manutenute. 3. Chiunque puo' fornire al pubblico i servizi di telecomunicazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4. L'offerta di capacita' di segmento spaziale non e' soggetta a restrizioni.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 259/08 — Codice delle comunicazioni elettroniche.autoritativoha disposto (con l'art. 218, comma 3, lettera q)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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