Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 55/1997Art. 21
Decreto legislativo 55/1997

Art. 21 — Controversie

ELI /it/decreto-legislativo/1997/02/11/55/art/21parte di Decreto legislativo 55/1997
Art. 21. Controversie 1. Nel caso di controversie tra l'organismo di telecomunicazioni ed un fornitore di servizi via satellite, e' ammesso reclamo al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che decide entro novanta giorni con provvedimento motivato. 2. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 55/1997 · fonte Normattiva ↗

← Art. 20 Art. 22 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.