Decreto legislativo 55/1997
Art. 17 — Accesso e interconnessione
Art. 17. Accesso e interconnessione 1. I titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 8 hanno il diritto di collegare le loro reti via satellite alla rete pubblica di telecomunicazioni. 2. L'organismo di telecomunicazioni deve garantire agli autorizzati l'interconnessione alla propria rete: a) attraverso il necessario numero di punti di interconnessione correlati alla autorizzazione rilasciata; b) mediante interfacce tecniche adeguate; c) a condizioni, ispirate da criteri di obiettivita', trasparenza e non discriminazione e compatibili con il principio di proporzionalita' e con l'applicazione dei criteri dettati dal decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289. 3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le condizioni commerciali e tariffarie per l'accesso alla rete pubblica sono rese note mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Nota all'art. 17: Il D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 289 reca attuazione della direttiva 92/44/CE concernente l'applicazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision - ONP) alle linee affittate.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 259/08 — Codice delle comunicazioni elettroniche.autoritativoha disposto (con l'art. 218, comma 3, lettera q)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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