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Decreto legislativo 55/1997

Art. 15 — Validita' delle autorizzazioni

ELI /it/decreto-legislativo/1997/02/11/55/art/15parte di Decreto legislativo 55/1997
Art. 15. Validita' delle autorizzazioni 1. Le autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 hanno una validita' massima di nove anni e sono rinnovabili. 2. Il rinnovo delle autorizzazioni deve essere richiesto nel rispetto dei termini stabiliti negli atti di autorizzazione. 3. Le autorizzazioni non possono essere cedute a terzi.

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