Decreto legislativo 55/1997
Art. 15 — Validita' delle autorizzazioni
Art. 15. Validita' delle autorizzazioni 1. Le autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 hanno una validita' massima di nove anni e sono rinnovabili. 2. Il rinnovo delle autorizzazioni deve essere richiesto nel rispetto dei termini stabiliti negli atti di autorizzazione. 3. Le autorizzazioni non possono essere cedute a terzi.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 259/08 — Codice delle comunicazioni elettroniche.autoritativoha disposto (con l'art. 218, comma 3, lettera q)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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