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Decreto legislativo 22/1997

Art. 39 — Raccolta differenziata e obblighi della Pubblica Amministrazione

ELI /it/decreto-legislativo/1997/02/05/22/art/39parte di Decreto legislativo 22/1997
Art. 39. (Raccolta differenziata e obblighi della Pubblica Amministrazione) 1. La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi. In particolare: a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito ottimale, tenuto conto del contesto geografico; b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che privilegiano l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' del servizio, nonche' il coordinamento con la gestione di altri rifiuti. 2. Nel caso in cui la Pubblica amministrazione non attivi la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i produttori e gli utilizzatori possono organizzare tramite il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41 le attivita' di raccolta differenziata direttamente sulle superfici pubbliche o la possono integrare se insufficiente.

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