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Decreto legislativo 22/1997

Art. 10 — Oneri dei produttori e dei detentori

ELI /it/decreto-legislativo/1997/02/05/22/art/10parte di Decreto legislativo 22/1997
Art. 10. (Oneri dei produttori e dei detentori) 1. Gli oneri relativi alle attivita' di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B al presente decreto, e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti. 2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorita': a) autosmaltimento dei rifiuti; b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti; c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione; d) esportazione dei rifiuti con le modalita' previste dall'articolo 16 del presente decreto. 3. La responsabilita del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti e' esclusa: a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta; b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attivita' di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 15 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla regione della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine e' elevato a sei mesi.

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