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Decreto legislativo 494/1996

Art. 21 — Contravvenzioni commesse dai coordinatori

ELI /it/decreto-legislativo/1996/08/14/494/art/21parte di Decreto legislativo 494/1996
Art. 21. Contravvenzioni commesse dai coordinatori 1. Il coordinatore per la progettazione e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell'articolo 4, comma 1. 2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e' punito: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettere a), b) c) ed e); b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettera d).

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