Decreto legislativo 415/1996
Art. 7 — Requisiti di professionalita' e di onorabilita' degli esponenti aziendali
Art. 7. Requisiti di professionalita' e di onorabilita' degli esponenti aziendali 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM devono possedere i requisiti di professionalita' e di onorabilita' stabiliti dal Ministro del tesoro, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB. 2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, la decadenza e' pronunciata dalla CONSOB. 3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le modalita' indicate nel comma 2.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lettera jj)) l'abrogazione dell'art. 7 e (con l'art. 214, comma 2, lettera m)) la modifica dell'art. 7.
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