Decreto legislativo 415/1996
Art. 59 — Sanzioni
Art. 59. Sanzioni 1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e controllo nonche' dei dipendenti della societa' di gestione del mercato che si rendano responsabili della violazione delle norme del Capo I del presente titolo, nonche' delle disposizioni generali e particolari impartite ai sensi delle norme medesime, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da lire un milione a lire duecento milioni. 2. Nei confronti degli organizzatori e degli operatori che non forniscono le notizie e i documenti previsti dall'articolo 55, comma 1, ovvero violano il divieto previsto dai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 55, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da lire un milione a lire duecento milioni. 3. Il Ministero del tesoro, su proposta della CONSOB, ovvero della Banca d'Italia nel caso di mercati regolamentati o scambi organizzati all'ingrosso di titoli di Stato, provvede ad applicare la sanzione con decreto motivato. Si applica la procedura prevista dall'articolo 44.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lettera jj)) l'abrogazione dell'art. 59.
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