Decreto legislativo 415/1996
Art. 4 — Vigilanza
Art. 4. Vigilanza 1. L'attivita' di vigilanza ha per scopo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, avendo riguardo alla tutela degli investitori e alla stabilita', alla competitivita' e al buon funzionamento del sistema finanziario. 2. La Banca d'Italia e la CONSOB esercitano i poteri di vigilanza nei confronti delle imprese di investimento, delle banche e degli altri soggetti abilitati, in conformita' delle disposizioni del presente decreto; ciascuna vigila sull'osservanza delle disposizioni regolanti le materie di competenza. 3. La Banca d'Italia e la CONSOB operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarita' rilevate nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lettera jj)) l'abrogazione dell'art. 4.
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