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Decreto legislativo 415/1996

Art. 35 — Sistemi d'indennizzo

ELI /it/decreto-legislativo/1996/07/23/415/art/35parte di Decreto legislativo 415/1996
Art. 35. Sistemi d'indennizzo 1. L'esercizio dei servizi d'investimento e' subordinato all'adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto dal Ministero del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB. 2. Il Ministero del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi di indennizzo. 3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, detta regole per il coordinamento dell'operativita' dei sistemi d'indennizzo con la procedura di liquidazione coatta amministrativa, nonche' con l'attivita' di vigilanza in generale. 4. I sistemi di indennizzo sono surrogati nei diritti degli investitori fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore. 5. Gli organi della procedura concorsuale verificano e attestano se i crediti ammessi allo stato passivo derivano dall'esercizio dei servizi di investimento tutelati dai sistemi di indennizzo.

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