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Decreto legislativo 415/1996

Art. 30 — Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorita'

ELI /it/decreto-legislativo/1996/07/23/415/art/30parte di Decreto legislativo 415/1996
Art. 30. Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorita' 1. La Banca d'Italia, la CONSOB, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'ISVAP e l'Ufficio Italiano dei Cambi collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorita' non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. 2. La Banca d'Italia e la CONSOB collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita' competenti dell'Unione Europea e dei singoli Stati comunitari al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB possono essere trasmesse, in conformita' della disciplina comunitaria, ad altre autorita' italiane competenti e a terzi, con il consenso dell'autorita' dell'Unione Europea e dello Stato comunitario che ha fornito le informazioni. 3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita' competenti degli Stati extracomunitari. 4. La Banca d'Italia e la CONSOB possono scambiare informazioni: a) con autorita' amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento in Italia o all'estero, relativi a imprese di investimento e banche; b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei sistemi di indennizzo; c) con gli organismi preposti alla compensazione o al regolamento delle negoziazioni nei mercati, al fine di garantire il regolare funzionamento di tali organismi. 5. Le informazioni di cui al comma 4, lettere b) e c) possono essere rivelate a terzi, con il consenso del soggetto che le ha fornite. Si puo' prescindere dal consenso ove le informazioni siano fornite in ottemperanza a obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale. 6. Le informazioni previste dai commi 2, 3 e 4 possono essere scambiate anche in deroga al segreto d'ufficio. 7. La Banca d'Italia e la CONSOB possono esercitare i poteri ad esse assegnati dall'ordinamento anche ai fini della cooperazione con altre autorita' e su richiesta delle medesime. 8. Ad ogni altro fine, restano ferme le norme che disciplinano il segreto di ufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in possesso della Banca d'Italia e della CONSOB.

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