Decreto legislativo 415/1996
Art. 24 — Promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento e strumenti finanziari
Art. 24. Promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento e strumenti finanziari 1. Per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicita', che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato. 2. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, puo' disciplinare con regolamento, in conformita' dei principi stabiliti nell'articolo 22, la promozione e il collocamento, mediante tecniche di comunicazione a distanza, di strumenti finanziari e di servizi di investimento, individuando anche i casi in cui si applica l'articolo 23, comma 1.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lettera jj)) l'abrogazione dell'art. 24 e (con l'art. 214, comma 2, lettera m)) la modifica dell'art. 24
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