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Decreto legislativo 415/1996

Art. 24 — Promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento e strumenti finanziari

ELI /it/decreto-legislativo/1996/07/23/415/art/24parte di Decreto legislativo 415/1996
Art. 24. Promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento e strumenti finanziari 1. Per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicita', che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato. 2. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, puo' disciplinare con regolamento, in conformita' dei principi stabiliti nell'articolo 22, la promozione e il collocamento, mediante tecniche di comunicazione a distanza, di strumenti finanziari e di servizi di investimento, individuando anche i casi in cui si applica l'articolo 23, comma 1.

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