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Decreto legislativo 415/1996

Art. 22 — Offerta fuori sede

ELI /it/decreto-legislativo/1996/07/23/415/art/22parte di Decreto legislativo 415/1996
Art. 22. Offerta fuori sede 1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico: a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento; b) di servizi di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio. 2. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti di investitori professionali, come definiti con regolamento della CONSOB, sentita la Banca d'Italia. 3. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari puo' essere effettuata: a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento del servizio previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera c); b) dagli organismi d'investimento collettivo, limitatamente alle quote di partecipazione e alle azioni dagli stessi emesse. 4. Le imprese d'investimento e le banche possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi d'investimento. Ove l'offerta abbia per oggetto servizi prestati da altri intermediari, le imprese d'investimento e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento del servizio previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera c). 5. Le imprese di investimento possono procedere all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti finanziari e dai servizi d'investimento, le cui caratteristiche sono stabilite con il regolamento di cui al comma 2.

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