Decreto legislativo 198/1996
Art. 9 — 1
Art. 9. 1. L'art. 63 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 63. - 1. Il titolare dei diritti sul marchio registrato o in corso di registrazione puo' chiedere che sia disposta l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso di quanto costituisce contraffazione del marchio secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. 2. Pronunciando l'inibitoria il giudice puo' fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera ff)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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