Decreto legislativo 198/1996
Art. 7 — 1
Art. 7. 1. L'art. 61 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 61. - 1. Il titolare dei diritti sul marchio registrato o in corso di registrazione puo' chiedere che sia disposta la descrizione o il sequestro di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tali diritti, nonche' dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione. Sono adottate in quest'ultimo caso le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate.". Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 61 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, cosi' come modificato dall'art. 57 del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, e' il seguente: "Art. 61. - Il titolare dei diritti sul marchio registrato o in corso di registrazione puo' chiedere al Presidente del Tribunale o al Pretore che sia disposta la descrizione o il sequestro degli oggetti, siano essi prodotti o merci, o siano involucri, costituenti violazione di tali diritti e dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi. L'autorita' giudiziaria, assunte sommarie informazioni e sentita, ove lo creda opportuno, la persona contro cui il ricorso e' proposto, provvede d'urgenza e puo' subordinare il sequestro alla prestazione di una cauzione. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o piu' periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti, o ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia. La descrizione puo' concernere anche oggetti appartenenti a terzi, purche' non adibiti ad uso personale. Il sequestro puo' colpire anche oggetti appartenenti a terzi, purche' questi ne facciano commercio".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera ff)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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