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Decreto legislativo 198/1996

Art. 4 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/1996/03/19/198/art/4parte di Decreto legislativo 198/1996
Art. 4. 1. L'art. 23 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 23. - 1. La registrazione di marchio a favore di stranieri che non abbiano nel territorio dello Stato le imprese da cui provengono i prodotti o i servizi contraddistinti dal marchio stesso, puo essere concessa se gli Stati ai quali appartengono i richiedenti accordano ai cittadini italiani reciprocita' di trattamento. 2. Ai cittadini degli Stati che hanno ratificato e dato esecuzione all'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio, adottato a Marrakech il 15 aprile 1994, e' accordato il trattamento previsto per i cittadini italiani. 3. Tutti i benefici che le convenzioni internazionali riconoscono, abbiano riconosciuto o riconosceranno agli stranieri nel territorio dello Stato, in materia di marchi, si intendono estesi ai cittadini italiani.". Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 23 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, cosi' come sostituito dall'art. 23 del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, e' il seguente: "Art. 23. - 1. La registrazione di marchio, a favore di stranieri che non abbiano nel territorio dello Stato le imprese da cui provengono i prodotti o i servizi contraddistinti dal marchio stesso, puo' essere concessa se gli Stati ai quali appartengono i richiedenti accordano ai cittadini italiani reciprocita' di trattamento. 2. Tutti i benefici che le convenzioni internazionali riconoscono, abbiano riconosciuto o riconosceranno agli stranieri nel territorio dello Stato, in materia di marchi, si intendono estesi ai cittadini italiani".

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