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Decreto legislativo 198/1996

Art. 31 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/1996/03/19/198/art/31parte di Decreto legislativo 198/1996
Art. 31. 1. Per indicazione geografica si intende quella che identifica un paese, una regione o una localita', quando sia adottata per designare un prodotto che ne e' originario e le cui qualita', reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione. 2. Fermo il disposto dell'art. 2598, n. 2, del codice civile e le disposizioni speciali in materia, e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, costituisce atto di concorrenza sleale, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico, l'uso di indicazioni geografiche, nonche' l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una localita' diversa dal vero luogo d'origine, oppure che il prodotto presenta le qualita' che sono proprie dei prodotti che provengono da una localita' designata da un indicazione geografica. 3. La tutela di cui al comma 2 non permette di vietare ai terzi l'uso nell'attivita' economica del proprio nome, o del nome del proprio dante causa nell'attivita' medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da ingannare il pubblico. Nota all'art. 31: - Per il testo dell'art. 2598 del codice civile, si veda la nota all'art. 14.

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