Decreto legislativo 198/1996
Art. 2 — 1
Art. 2. 1. All'art. 4 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, il comma 3 e' sostituito dal seguente: " 3. Salvo il disposto dell'art. 1, comma 1, lettera c), la registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini.". Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 4, comma 3, del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, cosi' come sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, e' il seguente: "3. Salvo il disposto dell'art. 1, comma 1, lettera b), la registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera ff)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 198/1996 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.