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Decreto legislativo 198/1996

Art. 17 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/1996/03/19/198/art/17parte di Decreto legislativo 198/1996
Art. 17. 1. L'art. 54 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 54. - 1. Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto, o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o piu' licenziatari, non abbia attuato l'invenzione brevettata, producendo nel territorio dello Stato o importando oggetti prodotti in uno Stato membro dell'Unione europea e/o in uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio ovvero l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, puo essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta. 2. La licenza obbligatoria di cui al comma 1 puo' ugualmente venire concessa: a) qualora l'attuazione dell'invenzione sia stata, per oltre tre anni, sospesa o ridotta in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del paese; b) se l'invenzione protetta dal brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto concesso in base a domanda precedente. In tal caso la licenza puo' essere concessa al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione, purche' questa rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica. Salvo il disposto dell'art. 54-bis, comma 5, la licenza cosi' ottenuta non e' cedibile se non unitamente alla cessione del brevetto sull'invenzione dipendente. Il titolare del brevetto sull'invenzione principale ha diritto a sua volta alla concessione di una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto dell'invenzione dipendente. 3. Chiunque domandi la concessione di una licenza obbligatoria ai sensi dei precedenti commi, deve provare di essersi preventivamente rivolto al titolare del brevetto e di non aver potuto ottenere da questi una licenza contrattuale a eque condizioni. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle invenzioni brevettate appartenenti all'Amministrazione militare e a quelle tenute segrete ai sensi dell'art. 41 del presente decreto.". Note all'art. 17: - Il testo dell'art. 54 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, e' il seguente: "Art. 54. - Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto, o quattro anni dalla data di deposito della domanda e questo termine scade successivamente al precedente; qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o piu' licenziatari, non abbia attuato l'invenzione brevettata, sotto forma di produzione nel territorio dello Stato o sotto forma di importazione da uno degli Stati membri della Comunita' europea ovvero l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, puo' essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta. La licenza obbligatoria di cui al precedente comma puo' ugualmente venire concessa: 1) qualora l'attuazione dell'invenzione sia stata, per oltre tre anni, sospesa o ridotta a una misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese; 2) se l'invenzione protetta da brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi a un brevetto rilasciato in base a domanda precedente. In tal caso la licenza puo' essere rilasciata al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione, purche' questa rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un notevole progresso tecnico. Se le due invenzioni hanno lo stesso fine industriale, la licenza obbligatoria e' concessa soltanto con riserva della concessione di una licenza sul brevetto posteriore a favore del titolare del brevetto anteriore, qualora questi presenti istanza per l'apposizione della riserva stessa. Chiunque domandi la concessione di una licenza obbligatoria ai sensi dei precedenti commi deve provare di essersi preventivamente rivolto al titolare del brevetto e di non aver potuto ottenere da questi una licenza contrattuale a eque condizioni. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle invenzioni brevettate appartenenti all'amministrazione militare e a quelle tenute segrete ai sensi dell'art. 41 del presente decreto". - Per il testo dell'art. 54-bis, comma 5, del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dall'art. 2 del D.P.R. 26 febbraio 1968, n. 849, vedi nota all'art. 18 in appresso.

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