Decreto legislativo 198/1996
Art. 15 — 1
Art. 15. 1. All'art. 13, comma 1, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: "la cui pubblicazione o". Nota all'art. 15: - Il testo dell'art. 13, comma 1, del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, cosi' sostituito dall'art. 8 del D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338, e' il seguente: "Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui pubblicazione o la cui attuazione sarebbe contraria all'ordine pubblico o al buon costume; l'attuazione di una invenzione non puo' essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera ff)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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