Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 198/1996Art. 13
Decreto legislativo 198/1996

Art. 13 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/1996/03/19/198/art/13parte di Decreto legislativo 198/1996
Art. 13. 1. Il comma 2 dell'art. 2586 del codice civile e' abrogato. 2. L'art. 2 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. Nel caso di brevetto di procedimento, ogni prodotto identico a quello ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume ottenuto, salvo prova contraria, mediante tale procedimento, alternativamente: a) se il prodotto ottenuto mediante il procedimento e' nuovo; b) se risulta una sostanziale probabilita' che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il titolare del brevetto non e' riuscito attraverso ragionevoli sforzi a determinare il procedimento effettivamente attuato. 2. Ai fini della prova contraria, deve tenersi conto del legittimo interesse del convenuto in contraffazione alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e commerciali.". Note all'art. 13: - Il testo dell'art. 2586, comma 2, del codice civile e' il seguente: "Se il metodo o processo e' diretto ad ottenere un prodotto industriale nuovo, il brevetto si estende anche al prodotto ottenuto, purche' questo possa formare oggetto di brevetto". - Il testo dell'art. 2 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, cosi' sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338, e' il seguente: "Art. 2. - Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo industriale ne attribuisce al titolare l'uso esclusivo. L'esclusiva comprende anche la messa in commercio del prodotto direttamente ottenuto con il nuovo metodo o processo industriale. Ove il prodotto sia nuovo, ogni prodotto identico si presume ottenuto, salvo prova contraria, con il metodo o processo che e' oggetto del brevetto".

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 198/1996 · fonte Normattiva ↗

← Art. 12 Art. 14 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.