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Decreto legislativo 198/1996

Art. 11 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/1996/03/19/198/art/11parte di Decreto legislativo 198/1996
Art. 11. 1. All'art. 12 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e successive modificazioni, dopo il primo comma e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "La tassa di concessione per i disegni tessili puo' essere pagata in rate annuali.". 2. All'art. 10 del titolo IV delle tariffe allegate al decreto ministeriale 28 dicembre 1995, il punto 2 e' sostituito dal seguente: "2. Brevetto per modelli e disegni ornamentali: a) per la domanda di brevetto 50.000; b) per il rilascio del brevetto, se la tassa e' pagata in una unica soluzione 1.000.000; c) per il rilascio del brevetto, se la tassa e' invece pagata in tre rate: a) rata per il I quinquennio 500.000; b) rata per il Il quinquennio 600.000; c) rata per il III quinquennio 1.000.000; d) per il rilascio del brevetto per disegni tessili, per il quale la tassa deve essere pagata annualmente, per ciascun anno 100.000; e) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa e' pagata in un'unica soluzione 2.000.000; f) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa e' invece pagata in tre rate: 1) rata per I quinquennio 600.000; 2) rata per II quinquennio 1.000.000; 3) rata per III quinquennio 1.500.000; g) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di disegni tessili, a norma dell'art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, per i quali la tassa deve essere pagata annualmente, per ciascun anno 150.000.". 3. Alle note dell'art. 10, titolo IV, punto 2, delle tariffe allegate al decreto ministeriale 28 dicembre 1995, e' aggiunta la seguente nota: "6-bis. All'atto del deposito di una domanda di brevetto per disegno tessile deve essere pagata la tassa di rilascio equivalente alla prima annualita'; le annualita' successive devono essere corrisposte entro il mese in cui ha termine il precedente anno. Trascorso detto termine il pagamento puo' effettuarsi entro i sei mesi successivi con l'applicazione della sovratassa di cui al comma 3, lettera b).". Note all'art. 11: - Il testo dell'art. 12 del R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, come sostituito dagli articoli 2 e 3 della legge 23 maggio 1977, n. 265, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 1977, n. 153, e' il seguente: "Art. 12. - La tassa di concessione puo' essere pagata o in unica soluzione, o in tre rate quinquennali. Alle anzidette rate della tassa di concessione si applicano gli articoli 46 e seguenti e connesse disposizioni, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardanti le tasse annuali di mantenimento in vigore del brevetti per invenzioni industriali". - Il testo del punto 2 dell'art. 10 del titolo IV delle tariffe allegate al D.M. 28 dicembre 1995, e' il seguente: "2. Brevetto per modelli e disegni ornamentali: a) per la domanda di brevetto 50.000; b) per il rilascio del brevetto, se la tassa e' pagata in una unica soluzione 1.000.000; c) per il rilascio del brevetto, se la tassa e' invece pagata in tre rate: a) rata per il I quinquennio 500.000; b) rata per il II quinquennio 600.000; c) rata per il III quinquennio 1.000.000; d) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa e' pagata in un'unica soluzione 2.000.000; e) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma del'art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa e' invece pagata in tre rate: 1) rata per I quinquennio 600.000; 2) rata per II quinquennio 1.000.000; 3) rata per III quinquennio 1.500.000". - Il testo delle note dell'art. 10, titolo IV, punto 2, delle tariffe allegate al D.M. 28 dicembre 1995, e' il seguente: "1. Con una sola domanda puo essere chiesto il brevetto per non piu' di cento modelli o disegni, purche' destinati ad essere incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei modelli o disegni (art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e successive modifiche). 2. Il brevetto per modelli di utilita' ed il brevetto per modelli e disegni ornamentali durano rispettivamente dieci e quindici anni dalla data di deposito della domanda (art. 9 del regio decreto sopracitato). 3. La tassa di concessione puo' essere pagata o in un unica soluzione o in rate quinquennali (art. 12 del regio decreto sopracitato). 4. Se la forma o il disegno di un oggetto conferisce ad esso nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresce l'utilita' ai sensi dell'art. 2 del decreto sopracitato, puo' essere chiesto contemporaneamente il brevetto tanto per modelli e per disegni ornamentali quanto per modelli di utilita', ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo brevetto. 5. Se la domanda comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisce nuovo carattere ornamentale o nello stesso tempo ne accresce la utilita', e' applicabile l'art. 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (art. 8 del decreto succitato). 6. In caso di pagamento in rate quinquennali della tassa di concessione di brevetto, le rate successive a quella dovuta all'atto del disposto della domanda di brevetto per il primo quinquennio devono essere versate entro il mese in cui ha termine il precedente quinquennio. Trascorso detto termine il pagamento puo' effettuarsi entro i sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa di cui al comma 3, lettera b). 7. Per il pagamento delle tasse controindicate valgono le norme del precedente art. 9". Nota al titolo del capo IV: - Il R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, recante "Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1939, n. 189. Esso e' stato modificato da ultimo dal D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1979, n. 215.

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