Decreto legislativo 504/1995
Art. 24 — Impieghi agevolati (Art
Art. 24. Impieghi agevolati (Art. 20 D.L. n. 331/1993) 1. Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 17 e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, gli oli minerali destinati agli usi elencati nella tabella A allegata al presente testo unico sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista. 2. Le agevolazioni sono accordate anche mediante restituzione dell'imposta pagata; la restituzione puo' essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'art. 14.
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- D.L. 124/10 — Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. (19G00134)autoritativoha disposto (con l'art. 8, commi 1 e 2) la modifica dell'art. 24-ter, comma 4.
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