Decreto legislativo 504/1995
Art. 20 — Art. 31 D.L. n. 331/1993
Art. 20. (Art. 31 D.L. n. 331/1993) Mutua assistenza per recupero crediti 1. Le disposizioni degli articoli 346-bis e 346-ter del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, si applicano anche ai crediti relativi ai diritti di accisa. Nota all'art. 20: - Si riporta il testo degli artt. 346-bis e 346-ter del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43: "Art. 346-bis (Assistenza agli altri Stati membri delle Comunita' europee per il ricupero di crediti sorti negli Stati medesimi). - A richiesta degli organi competenti degli altri Stati membri delle Comunita' europee l'amministrazione doganale provvede, relativamente ai crediti di cui all'art. 346-quatersorti negli Stati medesimi: 1) a fornire informazioni sul conto di persone fisiche o giuridiche, avvalendosi per l'assunzione di tali informazioni dei poteri conferiti all'amministrazione doganale medesima dalle vigenti disposizioni nazionali ai fini del ricupero dei crediti di analoga natura sorti nel territorio della Repubblica: le informazioni possono non essere fornite quando rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o professionale ovvero quando la loro divulgazione potrebbe pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico; 2) a curare che si proceda con l'osservanza delle vigenti disposizioni nazionali, alla notifica nei confronti di persone fisiche o giuridiche di atti, sentenze e decisioni emanati negli Stati membri richiedenti; 3) a dare corso, sulla base dei titoli esecutivi trasmessi dagli organi esteri richiedenti, alla azione di ricupero di crediti nei confronti di persone fisiche o giuridiche, secondo la procedura di cui all'art. 82 del presente testo unico e previa emissione di apposita ingiunzione; 4) ad adottare, sulla base dei titoli esecutivi trasmessi dagli organi esteri richiedenti, misure cautelari per garantire il ricupero dei crediti. L'amministrazione doganale da' corso all'azione di ricupero di cui al precedente comma, punto 3), soltanto: a) se la richiesta e' accompagnata da un esemplare originale o da una copia autentica del titolo esecutivo emesso nell'altro Stato membro e degli eventuali altri documenti necessari ai fini del ricupero del credito; b) se la richiesta contiene l'indicazione della data a decorrere dalla quale e' possibile procedere alla esecuzione secondo le disposizioni vigenti nell'altro Stato membro nonche' la dichiarazione che il credito ed il titolo esecutivo non sono contestati nello Stato medesimo e che la procedura per il ricupero e' stata in esso intrapresa senza pero' portare al pagamento integrale del credito; c) se il ricupero del credito non e' di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficolta' d'ordine economico o sociale nel territorio della Repubblica. Per il pagamento delle somme dovute, previo assenso dell'organo estero richiedente, possono essere accordate al debitore dilazioni o rateazioni nei limiti ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni nazionali. Le somme eventualmente riscosse a titolo di interessi per le dilazioni o rateazioni accordate ovvero per ritardato pagamento valido ammesse all'organo estero richiedente. L'interessato che intende contestare il credito o il titolo esecutivo emesso nell'altro Stato membro ovvero le misure cautelari adottate dalla amministrazione doganale ai sensi del primo comma, punto 4), deve adire l'organo competente dello Stato membro, in conformita' delle leggi vigenti; in tal caso l'amministrazione doganale, ricevuta notifica dell'avvenuta impugnazione, dispone la sospensione della procedura esecutiva fino alla decisione di detto organo, adottando ove lo ritenga necessario, le misure cautelari consentite dalle vigenti disposizioni nazionali per garantire il ricupero di crediti di analoga natura. Se sulla contestazione si pronuncia un organo giurisdizionale, la cui decisione sia favorevole all'organo richiedente dell'altro Stato membro e permetta il ricupero del credito nello Stato medesimo, la procedura esecutiva riprende sulla base del nuovo titolo. L'interessato che intende contestare gli atti della procedura esecutiva intrapresa all'amministrazione doganale deve adire il competente organo dello Stato italiano con l'osservanza delle disposizioni nazionali vigenti". "Art. 346-ter (Richiesta di assistenza agli altri Stati membri delle Comunita' europee per il ricupero di crediti sorti nel territorio della Repubblica). - L'amministrazione doganale, relativamente ai crediti di cui all'art. 346-quater sorti nel territorio della Repubblica si avvale, ove occorra, dell'assistenza degli organi competenti degli altri Stati membri delle Comunita' europee, richiedendo che nei confronti di persone fisiche o giuridiche vengano fornite informazioni, eseguite notifiche di atti, sentenze e decisioni, intraprese procedure esecutive ed adottate misure cautelative. Se la domanda di assistenza non consiste soltanto in una richiesta di informazioni il provvedimento del quale si chiede la notifica ovvero in base al quale si chiede che sia intrapresa la procedura esecutiva o siano adottate le misure cautelative, nonche' gli altri documenti necessari ai fini del ricupero, devono essere trasmessi in originale o in copia autentica. Se riguarda il ricupero di un credito, la domanda deve contenere l'indicazione della data a decorrere dalla quale e' possibile procedere alla esecuzione secondo le disposizioni nazionali vigenti nonche' la dichiarazione che il credito ed il titolo esecutivo non sono contestati nel territorio della Repubblica e che la procedura per il ricupero e' stata in esso intrapresa senza pero' portare al pagamento integrale del credito. Eventuali azioni in sede amministrativa o giurisdizionale per contestare il credito o il titolo esecutivo ovvero le misure cautelative adottate nell'altro Stato membro devono essere proposte davanti ai competenti organi nazionali: in tali casi l'amministrazione doganale informa il competente organo dell'altro Stato membro ai fini della sospensione della procedura di esecuzione ivi intrapresa. Se la contestazione riguarda i provvedimenti esecutivi adottati nell'altro Stato membro su richiesta dell'amministrazione anzidetta, l'azione va proposta davanti al competente organo dello Stato medesimo".
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