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Decreto legislativo 504/1995

Art. 15 — Art. 31 T.U. spiriti 1924 (*

ELI /it/decreto-legislativo/1995/10/26/504/art/15parte di Decreto legislativo 504/1995
Art. 15. (Art. 31 T.U. spiriti 1924 (*) - Art. 15 T.U. birra 1924 - Art. 19 R.D.L. n. 334/1939 - Art. 7 D.L. n. 46/1976 (**)) Prescrizione del diritto all'imposta 1. Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'accisa si prescrive in cinque anni. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito. 2. Per le deficienze eccedenti i cali consentiti il quinquennio decorre dalla data del verbale di accertamento delle deficienze medesime. 3. La prescrizione del credito d'imposta e' interrotta quando viene esercitata l'azione penale; in questo caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale. ------------ (*) Il riferimento al T.U spiriti 1924 si riferisce al testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924. (**) Il riferimento al D.L. n. 46/1976 si riferisce al decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249.

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