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Decreto legislativo 504/1995

Art. 12 — Art. 23 D.L. n. 271/1957 (*

ELI /it/decreto-legislativo/1995/10/26/504/art/12parte di Decreto legislativo 504/1995
Art. 12. (Art. 23 D.L. n. 271/1957 (*) - Art. 12 D.L. n. 331/1993) Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa 1. Fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, i prodotti assoggettati ad accisa sono custoditi e contabilizzati secondo le modalita' stabilite e circolano con un apposito documento di accompagnamento, analogo a quello previsto per la circolazione intracomunitaria. Nel caso di spedizioni fra localita' nazionali con attraversamento del territorio di un altro Stato membro, e' utilizzato il documento di cui all'art. 10, comma 2, ed e' presentata, da parte del mittente e prima della spedizione delle merci, apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza, competente per il luogo di provenienza. 2. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 1 non si applicano per i prodotti custoditi e movimentati dalle amministrazioni dello Stato. ------------ (*) Il riferimento al decreto-legge n. 271/1957 riguarda il decretolegge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474.

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