Decreto legislativo 198/1995
Art. 54 — Trattamento economico ed entrata in vigore
Art. 54. Trattamento economico ed entrata in vigore 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 1 settembre 1995, relativamente al personale comunque in servizio alla stessa data. 2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, al personale dell'Arma dei carabinieri e' attribuito lo stipendio del livello retributivo e l'indennita' mensile pensionabile risultante dalla tabella "F" allegata al presente decreto, nonche' gli scatti stipendiali ivi previsti in luogo di ogni altro scatto aggiuntivo, comunque denominato, previsto in caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo. 3. Fino alla successiva determinazione del trattamento economico, al personale inquadrato o promosso nella qualifica di maresciallo aiutante - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, l'indennita' mensile pensionabile e' fissata nella misura lorda di lire 748.800. 4. Il livello retributivo VII-bis attribuito al personale di cui al comma 3, corrisponde al VII livello retributivo aumentato del 50 per cento dell'incremento previsto per l'VIII livello.
Modificato / richiamato da
Inserisce · 1
- D.lgs 83/02 — Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.autoritativoha disposto (con l'art. 29, comma 1) l'introduzione dell'art. 54-bis.
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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