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Decreto legislativo 198/1995

Art. 52 — Personale della Banda dell'Arma

ELI /it/decreto-legislativo/1995/05/12/198/art/52parte di Decreto legislativo 198/1995
Art. 52. Personale della Banda dell'Arma 1. Gli orchestrali della banda dell'Arma dei carabinieri che alla data del 1 settembre 1995 rivestano il grado di maresciallo maggiore, maresciallo maggiore aiutante e maresciallo maggiore carica speciale sono inquadrati nel grado di maresciallo aiutante secondo l'ordine di ruolo, prescindendo dallo strumento suonato, e dal periodo complessivo prestato nella parte o qualifica corrispondente.

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