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Decreto legislativo 198/1995

Art. 50 — Criteri di inquadramento

ELI /it/decreto-legislativo/1995/05/12/198/art/50parte di Decreto legislativo 198/1995
Art. 50. Criteri di inquadramento 1. Gli appartenenti al ruolo dei sottufficiali ed al ruolo carabinieri e appuntati sono inquadrati nei ruoli degli ispettori, sovrintendenti ed appuntati e carabinieri, secondo i criteri di cui agli articoli 46, 47 e 48. 2. Gli inquadramenti di cui al comma 1: a) hanno effetto giuridico ed economico a decorrere dal 1 settembre 1995; b) sono effettuati sulla base dell'anzianita' di servizio maturata dal momento di iscrizione al rispettivo ruolo di appartenenza, calcolata per ciascun grado secondo i criteri di cui ai seguenti provvedimenti: 1) per il personale appartenente al ruolo sottufficiali, la legge 31 luglio 1954, n. 599, e la legge 10 maggio 1983, n. 212; 2) per il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri, la legge 13 ottobre 1961, n. 1168, e la legge 1 febbraio 1989, n. 53. Note all'art. 50, comma 2: - La legge 31 luglio 1954, n. 599 recante: "Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 10 agosto 1954, supplemento ordinario; - Per la legge 10 maggio 1983, n. 212, vedi nota all'art. 32. - La legge 18 ottobre 1961, n. 1168, recante: "Norme sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 17 novembre 1961. - Per la legge 1 febbraio 1989, n. 53, vedi nota all'art. 30.

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