Decreto legislativo 198/1995
Art. 44 — Modifiche alla legge 31 luglio 1954, n
Art. 44. Modifiche alla legge 31 luglio 1954, n. 599, al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78 ed al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117. 1. L'art. 7, comma 2, della legge 31 luglio 1954, n. 599, e' sostituito dal seguente: "2. La detrazione di anzianita' e' pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni.". 2. All'art. 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, le parole: "dai marescialli e dai brigadieri", sono sostituite dalle seguenti: "dai marescialli aiutanti, marescialli capi e marescialli ordinari". 3. Nel decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, le parole: "maresciallo maggiore carica speciale", "maresciallo maggiore aiutante" e "maresciallo maggiore", ancorche' nella forma plurale, sono rispettivamente sostituite da: "maresciallo aiutante", "maresciallo capo", e "maresciallo ordinario". 4. Le tabelle C, F e G allegate al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, sono rispettivamente sostituite dalle tabelle G, H ed I allegate al presente decreto. Nota all'art. 44: - Si trascrive l'art. 7 della legge 31 luglio 1954, n. 599. "Art. 7. - Il sottufficiale in servizio permanente subisce nel ruolo una detrazione di anzianita' quando sia stato detenuto per condanna a pene restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore a un mese, o sospeso dall'impiego per motivi disciplinari, o in aspettativa per motivi privati. Subisce del pari una detrazione di anzianita' il sottufficiale in servizio permanente che sia stato in aspettativa per infermita' non proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio in una o piu' volte e rimanendo nello stesso grado, abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione. La detrazione di anzianita' consiste nella perdita di un determinato numero di posti nel ruolo ed e' commisurata a tanti dodicesimi della media numerica annuale delle promozioni al grado superiore a quello rivestito dal sottufficiale, effettuate nel quinquennio precedente all'anno della ripresa del servizio, quanti sono i mesi o le frazioni di mesi superiori a quindici giorni trascorsi in una delle situazioni sopraindicate. Per i sottufficiali del grado massimo la detrazione di anzianita' e' pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni". Note all'art. 44: - L'art. 9 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, recante: "Istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri" cosi' recita: "Art. 9. - Gli ufficiali del ruolo speciale sono tratti: a) con il grado di sottotenente, mediante concorso per titoli ed esami: 1) dagli ufficiali subalterni di complemento dell'Arma dei carabinieri che abbiano compiuto il servizio di prima nomina; 2) dai marescialli e dai brigadieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, muniti di uno dei titoli di studio prescritti per l'ammissione ai corsi dell'Accademia che abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale". - Per il decreto legislativo n. 78/1991 vedi nota all'art. 14, comma 6.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 198/1995 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.