Decreto legislativo 198/1995
Art. 42 — Avanzamento a sottotenente
Art. 42. Avanzamento a sottotenente 1. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di P.S. dell'Arma dei carabinieri possono conseguire la promozione di cui agli articoli 40 e 41 nel grado di sottotenente del ruolo speciale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. 2. La proposta di avanzamento e' formulata secondo le norme di cui agli articoli 40 e 41.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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